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ADDETTI ALLA SICUREZZA

Secondo la recente normativa (D.M. 06/10/09) l’addetto ai servizi di controllo è una nuova figura professionale in grado di svolgere controlli preliminari, controlli all’atto dell’accesso del pubblico ed inoltre controlli all’interno del locale.

Per tali ragioni in ciascuna Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e’ istituito l’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti.

controlli preliminari:

 

• osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità’ o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

• adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità’ delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività’ di intrattenimento;

 

controlli all’atto dell’accesso del pubblico:

 

• presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico; 

• verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un’età minima prevista per l’accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso;

• controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

 

controlli all’interno del locale:

 

• attività’ generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

 • concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, né l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l’obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

 

 

 

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